Certificazione Energetica
Il decreto legislativo 192/2005 (modificato ed integrato dal
decreto legislativo 311/2006) recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativamente al rendimento energetico nell’edilizia,
impone che “entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, gli edifici di nuova costruzione e quelli di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), siano dotati,
al termine
della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un
attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri
e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1”.
E’
doverosa una premessa: la figura del certificatore energetico
è direttamente responsabile, attraverso l’emissione dell’attestato
di certificazione energetica, della classificazione attribuita
ad un edificio.
La termografia è una tecnica ispettiva di sicuro
interesse alla figura del certificatore energetico. Per calcolare
il valore U (trasmittanza termica) di pareti o coperture, suddetta
figura può avvalersi di software appositamente sviluppati (che
non danno garanzia di risultati oggettivi), oppure utilizzare
adatti strumenti di misura che determinano in maniera precisa
i valori di trasmittanza termica (termoflussimetro).
Misure
da effettuarsi in che punto della parete o copertura? E’ in
questo momento che la termografia diventa alleata del certificatore
energetico.
Condurre misurazioni precise ed oggettive (in materia di efficienza
energetica), significa individuare preventivamente zone energicamente
critiche (con importanti scambi termici), ed in quei punti misurare
il valore U. L’unica tecnica ispettiva che permette di rilevare
preventivamente suddette aree è la termografia. Ecco che un
attestato di certificazione energetica emesso sulla base di
misure affidabili e precise, deve avvalersi della termografia.